Di seguito trovate:
1 - Le informazioni mandate dalla presidenza nazionale.
2 - Circolare 1 del Ministero della Giustizia.
3 - Circolare 2 del Ministero della Giustizia.
4 - Il Modello 3 Bis - Casellario Giudiziale.
5 - Il modulo prestampato della richiesta presso la Procura del Tribunale di Macerata (ALLEGATO C3). La stessa va depositata presso lo sportello sito al piano terra (attaccato al bar) e può essere effettuata senza urgenza (il certificato è pronto in 3 giorni e si risparmia una marca da bollo).
6 - Il modello di delega (ALLEGATO C5): con questo si delega un soggetto terzo a depositare e ritirare la domanda per proprio conto.
Roma, 4 aprile 2014
Carissimi,
con riferimento alla norma Decreto n.39/2014 (sulla lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori, che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro del reperimento del certificato penale del casellario giudiziale per coloro che svolgono attività che comportino contatti diretti e regolari con minori) il Ministero della Giustizia comunica che:
a) L’obbligo si applica solo a società e comitati del nostro circuito che si apprestano ad assumere dipendenti, collaboratori a busta paga o a fattura, che hanno un incarico di lavoro che comporti un contatto diretto e regolare con i minori. Sono esclusi pertanto tutti i lavoratori dipendenti, collaboratori e professionisti che, pur prestando la loro attività presso un comitato, una società sportiva o un impianto sportivo, non instaurano rapporti diretti e continuativi con i minori.
b) Sono esclusi tutti i rapporti di volontariato ivi comprese le attività di diretto esercizio dello sport dilettantistico (es. allenatori, giudici, arbitri, etc.) di cui all’art. 67 TUIR comma 1 lettera M, in quanto dette prestazioni non sono considerate rapporti di lavoro.
c) L’obbligo non riguarda i rapporti di lavoro già in essere alla data del 6/4/2014 ma solo quelli a seguire. Per questi ultimi il datore di lavoro dovrà presentare alla Procura della Repubblica competente la richiesta del certificato penale del soggetto che intende impiegare al lavoro utilizzando il modello n.3 BIS – Casellario Giudiziale (vedi allegato), previo consenso del predetto soggetto. Tenendo presente che il rilascio del certificato penale non è contestuale alla richiesta, il datore di lavoro può comunque procedere all’impiego con l’acquisizione di una dichiarazione del lavoratore che attesti l’assenza di sue condanne contro i minori.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, inviamo cordiali saluti.
L'ufficio giuridico-fiscale
Paola Metalli
Francesco Tramaglino
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=homepage&contentId=NOL1000961